Italia: Consentita auto produzione di Cannabis?

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Eravamo tutti impazienti di leggere le motivazioni delle sezioni unite della corte di cassazione sul tema dell’auto produzione di Cannabis. Ebbene da ieri l’attesa è finita. Sono state finalmente pubblicate e subito analizzate dal nostro super legale: l’Avvocato Libutti. 

Siete su Le Cannabiste e le cime non le hanno solo le rape.

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È il 19 dicembre scorso, la data in cui le sezioni unite penali della Cassazione (ovvero il massimo organo della Corte) hanno deliberato per la prima volta che

«Non costituiscono reato le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica».

È quindi da qualche mese che si aspettavano le motivazioni dei giudici per concludere con questa sentenza.

Il 16 Aprile 2020 potrebbe essere una altra data storica nel lungo e doloroso cammino verso la legalizzazione della bella verde in Italia?

Ci risponde l’avvocato Giuseppe Libutti.

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2020 04 17 14h10 32

#Punto Libutti

Quando abbiamo ricevuto il mattone di 26 pagine, ci siamo un po  spaventati in redazione… Meno male che abbiamo sempre vicino l’avvocato Giuseppe Libutti che veglia. Perciò si è assorbito tutto il caso stamattina a colazione, tra una tartina e l’altra. 

Ci appare essenziale di avere il parere di un legale esperto in materia e Giuseppe è sempre disponibile per chiarire situazioni Cannabiche spesso complesse.

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Avvocato Libutti Italia Cannabis Auto Produzione
Credit Studio Libutti

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Cassazione, Sezioni Unite Penali, 16.4.2020 n. 27

“Il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente;

Devono però ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all’ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore“.

Già precedentemente, in attesa della pubblicazione delle motivazioni della nota Sentenza, abbiamo affrontato la questione relativa alla coltivazione domestica ad uso strettamente personale.

 Ne parliamo su Le Cannabiste

Le Cannabiste Auto produzione Italia

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Finalmente sono state pubblicate le motivazioni e ad una prima lettura non possiamo che guardare ad esse con favore.

Più di mille parole valgono le conclusioni riportate dai Giudizi di Piazza Cavour:

 

“Vi è dunque, una graduazione della risposta punitiva rispetto all’attività di coltivazione di piante stupefacenti, nelle sue diverse accezioni:

a) devono considerarsi lecite la coltivazione domestica, a fine di autoconsumo- alle condizioni sopra elencate- per mancanza di tipicità, nonché la coltivazione industriale che, all’esito del completo processo di sviluppo delle piante non produca sostanza stupefacente, per mancanza di offensività in concreto;

b) la detenzione di sostanza stupefacente esclusivamente destinata al consumo personale, anche se ottenuta attraverso una coltivazione domestica penalmente lecita, rimane soggetta al regime sanzionatorio amministrativo dell’art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990;

c) alla coltivazione penalmente illecita restano comunque applicabili l’art. 131-bis cod. pen., qualora sussistano i presupposti per ritenere la particolare tenuità, nonché, in via gradata, l’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, qualora sussistano i presupposti per ritenere la minore gravità del fatto.”

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La Sentenza chiarisce quali sono le condizioni che devono sussistere affinché la coltivazione domestica sia lecita, ovvero:

  • la minima dimensione della coltivazione,
  • il suo svolgimento in forma domestica e non in forma industriale,
  • la rudimentalità delle tecniche utilizzate,
  • lo scarso numero di piante,
  • la mancanza di indici di un inserimento dell’attività nell’ambito del mercato degli stupefacenti,
  • l’oggettiva destinazione di quanto prodotto all’uso personale esclusivo del coltivatore.

Tutti i menzionati requisiti devono coesistere e non è sufficiente l’intenzione soggettiva di soddisfare esigenze di consumo personale, poiché essa deve concretamente manifestare un nesso di immediatezza oggettiva con l’uso personale.

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Resta da chiarire, compito demandato al Giudice comune, quando una coltivazione ha i connotati della “rudimentalità” e quando un numero di piante può ritenersi esiguo (due, cinque o dieci piante).

Sicuramente la Sentenza può essere vista con favore da quanti si battono per la legalizzazione della Cannabis, ma non può parlarsi di legalizzazione della coltivazione per uso domestico.

 

Quella della legalizzazione è una scelta politica che spetta pertanto al Parlamento, il quale è chiamato ad adempire al suo compito e scegliere quale strada intende percorrere in tema di politiche anti proibizioniste. 

Avv. Giuseppe LIBUTTI

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Cit: AZio

Fonti :Il Giornale.it /// Studio Legale Libutti /// 

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– François Xavier Mombelli per The Blinc Group NYC–

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Chief redactor and founder of the international magazine : LeCannabiste.com. I'm a blogger / Journalist specialized with Cannabis informations; I was chosen by The Blinc Group Canna-business Incubator to represent them in Europe. I Do publish quite a lot of press articles and news in both English or French about the Cannabis industry in general.